STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione Culturale denominata "GAOS", con sede in Roma, via del Trullo n.454.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

L’Associazione ha come finalità:

a) Promuovere un cambiamento nei processi economici, perché siano al servizio di tutti gli abitanti della terra, di oggi e delle generazioni future, sostenendo il diritto di tutti ad avere accesso ad un’equa parte delle risorse del pianeta.

b) Sostenere la tutela dei diritti umani fondamentali e l’abbattimento di ogni tipo di discriminazione, facendo propri i valori dell’accoglienza e della solidarietà con i più deboli.

c) Recuperare e difendere la diversità culturale, sia come valore in sé sia come ricchezza a cui attingere nella ricerca di nuovi e originali stili di vita che valorizzino le relazioni tra persone, contro l’attuale assorbimento delle varie dimensioni culturali (gioco, arte, tradizioni, sentimenti, credenze, cibo) all’interno dell’economia.

d) Perseguire la nonviolenza come alto valore etico e morale, rifiutando la guerra, ricercando e mantenendo la pace attraverso mezzi non violenti – facendo proprio l’articolo 11 della Costituzione Italiana .

Le attività che quindi verranno intraprese saranno:

1) Formazione:

Raccogliere e diffondere la conoscenza dell’attuale modello economico di consumo delle risorse e ripartizione della ricchezza, del suo effetto sull’ambiente e sui diritti delle persone, denunciandone i meccanismi iniqui, distruttivi e di sfruttamento umano ed ambientale.

2) Ricerca:

Ricercare, sostenere e diffondere modelli alternativi di produzione e consumo, centrati sul rispetto dell’ambiente e della dignità umana, sulla sempre maggiore autonomia delle realtà locali e sull’uso del commercio come scambio tra uguali.

3) Stile di vita:

Promuovere uno stile di vita sobrio, teso alla riduzione dei consumi, alla condivisione, allo scambio reciproco e all’uso etico del denaro, nella consapevolezza che la conquista del benessere dipende da crescita personale, soddisfazione morale, appagamento culturale, salute, qualità della vita di relazione, equità nell’accesso alle risorse.

4) Collaborazione:

Promuovere le finalità della associazione attraverso il sostegno di iniziative, eventi, manifestazioni e campagne, la collaborazione con enti, associazioni, strutture pubbliche e private, che abbiano obiettivi compatibili.

Attività istituzionali:

L’Associazione, senza finalità speculative, intende svolgere le seguenti attività istituzionali:

- raccogliere e diffondere informazioni e documentazione sulla provenienza dei prodotti di consumo, in termini di condizioni e metodi di lavoro e risorse richieste per la loro produzione e, nel caso di prodotti alimentari, in termini di condizioni e metodi di coltivazione e allevamento;

- informare e formare, realizzare e diffondere prodotti culturali, corsi di formazione, pubblicazioni multimediali, manifestazioni, incontri e convegni di studio, e condurre attività didattico-formative e turistico-culturali in rapporto con le realtà territoriali;

- favorire la crescita culturale e civile dei soci, attraverso la partecipazione ad eventi rilevanti per il conseguimento degli obiettivi dell’Associazione;

- stringere alleanze e collaborazioni, anche limitate nel tempo, con enti, associazioni, o strutture private che abbiano obiettivi compatibili con quelli della Associazione;

- promuovere, anche attraverso attività commerciali, compresa la vendita al minuto, il consumo di prodotti alimentari provenienti da coltivazioni biologiche e da coltivazioni sviluppate nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e del lavoro dell’uomo;

- favorire, anche attraverso campagne di informazione e attività di vendita, l’uso di prodotti ottenuti con l’autorganizzazione, la partecipazione dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente e del lavoro dell’uomo;

- contribuire, mediante l’acquisto e/o la vendita di prodotti del commercio equo e solidale, alla progressiva emancipazione del sud del mondo;

- sostenere l’uso di prodotti a minore impatto ambientale, in termini di energia richiesta alla loro produzione, trasporto e quantità di rifiuti ottenuti dal loro smaltimento; e promuovere, anche attraverso attività commerciali, il riciclo e il riuso dei prodotti;

- favorire la sostituzione dei beni materiali con i servizi, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di attività tese a sostituire alla proprietà individuale dei beni materiali l’uso condiviso di essi;

- attivare sportelli di "banca del tempo", con scambio di servizi e consulenze tra i soci;

- organizzare e sostenere gruppi di "bilanci di giustizia", dove i soci partecipanti confrontino i rispettivi stili di vita nell’ottica di riduzione e maggiore equità dei consumi;

- allestire e divulgare iniziative riguardanti l’ambiente e finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dello stesso, oltre che alla riappropriazione della bellezza come esigenza primaria dell’uomo, sia in termini ambientali e naturalistici che artistici;

- promuovere e gestire attività culturali, ricreative, sportive e di utilità sociale, anche collaborando o gestendo direttamente o indirettamente scuole, circoli, teatri, palestre, cinema, bar e spacci;

- promuovere, gestire, finanziare progetti e attività di formazione, ricerca, monitoraggio e valutazione nell’ambito delle attività sopra descritte anche a livello sovranazionale;

- collaborare a progetti di solidarietà, promozione e sviluppo di realtà disagiate nel nord e nel sud del mondo anche attraverso la sensibilizzazione delle realtà territoriali e l’adozione a distanza dei progetti;

- costituire e/o gestire centri di documentazione multimediale e siti Internet per lo svolgimento degli scopi di cui sopra.

L’Associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti e future, richiedere finanziamenti e contributi ad enti pubblici e strutture private.

L’Associazione potrà, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale:

collaborare con persone, gruppi, associazioni, società o enti che agiscano in qualsiasi settore e abbiano scopo analogo;

compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (nei limiti delle norme vigenti) comunque connessa, attinente o affine allo scopo sociale;

contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale;

il tutto in misura non prevalente rispetto all’attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 3

Durata.

La durata dell’Associazione viene stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dell’assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Capitale inizialmente versato;

- Contributi di ammissione e straordinari;

- Donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, enti pubblici e strutture private;

- Risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall’assemblea che approva il bilancio annuale;

- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile e in caso di scioglimento dovrà essere destinato ad associazioni aventi oggetto analogo o affine o a scopi di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996.

ARTICOLO 5

Soci

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;

- soci ordinari;

- soci sostenitori.

E’ esclusa ogni forma di partecipazione all’Associazione che abbia carattere temporaneo.

Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono soci ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età e dietro loro richiesta scritta, vengano ammessi con delibera dell’organo amministrativo.

Soci sostenitori sono persone, enti, organizzazioni, aziende ed istituti pubblici e privati, che offrano garanzia di onestà e moralità e abbiano interessi analoghi ed affini con quelli dell’Associazione, e che, mediante il loro contributo e/o la loro attività, promuovano le attività dell’Associazione.

La qualifica di socio può venir meno per uno o più dei seguenti motivi:

- decesso;

- dimissioni inviate per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;

- delibera di esclusione dell’assemblea.

Sono cause di esclusione del socio:

- la mancata osservanza del presente statuto;

- la morosità dei pagamenti dei contributi associativi.

Le quote dei soci non possono essere trasmesse per atto tra vivi né possono essere oggetto di rivalutazione per tutta la durata dell’associazione.

ARTICOLO 6

Obblighi dei soci fondatori e ordinari.

I soci fondatori e ordinari hanno l’obbligo di:

- concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione e il versamento di almeno una quota del valore nominale di 5 (cinque) euro o superiore;

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

- collaborare al buon andamento dell’Associazione, partecipando anche alle assemblee;

- versare la quota di ammissione eventualmente stabilita dall’Assemblea.

 

ARTICOLO 7

Diritti dei soci fondatori e ordinari.

I soci fondatori e ordinari hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee e alle elezioni delle cariche sociali;

- di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’Associazione nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

- di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

- di esaminare il libro soci, il libro verbali delle assemblee e il libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Contributi

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono contributi ordinari quelli fissati come quote di iscrizione ed annuali;

sono contributi straordinari quelli fissati una-tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti unitamente a quelli straordinari dai soci fondatori e ordinari.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L’associato che cessa per qualsiasi causa di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti, per tutta la durata dell’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione.

I contributi e le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

 

ARTICOLO 9

Utili dell’esercizio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’associazione, nonché i fondi, le riserve e il capitale non possono essere distribuiti ai soci per tutta la durata dell’Associazione, neanche in maniera indiretta.

ARTICOLO 10

Amministrazione.

Sono organi sociali:

a) l’Assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo.

Assemblea Generale

L’assemblea generale è ordinaria e straordinaria.

Spetta all’assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali;

- approvare il bilancio annuale e decidere la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;

- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;

- approvare i regolamenti formulati dal Consiglio Direttivo sulle materie demandate dal presente statuto;

- stabilire l’eventuale limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio Direttivo è autorizzato a contrarre per conto della Associazione;

- deliberare la compravendita di immobili e la costruzione di fabbricati;

- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio Direttivo oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

Spetta all’assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della Associazione;

- nominare i liquidatori e determinare i relativi poteri;

- prorogare la durata dell’Associazione.

ARTICOLO 11

Convocazione dell’Assemblea.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine può essere prorogato a sei mesi.

L’assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Regione Lazio;

può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata nell’eventualità di richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci, con l’indicazione dei punti da trattare all’ordine del giorno.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata oppure fax inviato a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea, oppure mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la tempestiva informazione al socio della convocazione della assemblea.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 12

Validità dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole, in proprio e per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole, in proprio e per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ARTICOLO 13

Intervento e rappresentanza

Possono intervenire all’assemblea i soci fondatori e ordinari, iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad uno ed un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell’assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

I soci, persone giuridiche, sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante, oppure da un loro delegato munito di mandato scritto.

Ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova; quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale.

ARTICOLO 14

Nomine e Delibere.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario. Il Presidente dell’assemblea constata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’assemblea.

Le delibere dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni prese in conformità della legge o del presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

ARTICOLO 15

Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, da tre a sette.

La nomina dei consiglieri spetta all’assemblea. I consiglieri sono scelti tra i soci fondatori e ordinari, durano in carica un anno e sono rieleggibili. I soci sostenitori non possono essere nominati amministratori.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Il Consiglio, ove non vi provveda l’assemblea, nomina al suo interno il Presidente e ove lo ritenga opportuno un Vicepresidente.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

- uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli. I Consiglieri così nominati restano in carica fino all’assemblea successiva;

- oltre la metà dei Consiglieri, si intende scaduto il mandato e deve convocarsi l’assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, nella sede sociale o altrove, con lettera raccomandata oppure fax inviato almeno 8 (otto) giorni prima al domicilio di ciascun amministratore; o mediante qualsiasi altro mezzo che porti tempestivamente i convocati a conoscenza della convocazione; contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della adunanza e dell'elenco degli argomenti da trattare.

In difetto di tale formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta l’anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne sia fatta richiesta da due o più Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16

Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, tranne quelli riservati per legge e per disposizione del presente statuto all’assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio Direttivo le decisioni concernenti le seguenti operazioni:

- deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;

- formulare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

- redigere il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo, corredati di una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge ed in particolare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;

- assumere o licenziare il personale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;

- attuare la politica commerciale dell’Associazione, delineata dall’assemblea dei soci;

- deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti attinenti all’attività sociale, compresi gli acquisti, le vendite e le permute di beni mobili; l’iscrizione, la cancellazione, l’alienazione e l’acquisizione di diritti reali; transazioni e arbitrati; azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione; ogni altro atto o operazione nei rapporti con istituti o uffici pubblici;

- deliberare l’adesione dell’Associazione ad organismi federali, consorziali, enti, associazioni e società;

- conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;

- compiere in genere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano espressamente riservatiall'Assemblea.

 

ARTICOLO 17

Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale; queste spettano anche ai Consiglieri ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri delegati.

ARTICOLO 18

Libri sociali, gestione e bilancio di esercizio.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, corredandoli di una relazione.

Il rendiconto dovrà indicare tutte le voci di entrata e di uscita nonché l’avanzo o disavanzo conseguito.

I libri dell’Associazione saranno costituiti da:

- Libro Verbali Assemblee

- Libro Verbali del Consiglio Direttivo

- Libro dei Soci

- tutti i libri e registri eventualmente previsti dalla legge.

I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di esaminare e chiedere estratti di tutti i libri e scritture precedentemente indicati.

ARTICOLO 19

Scioglimento

Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, l’assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio sociale, e nomina uno o più liquidatori fino ad un massimo di tre anche tra i non soci, fissandone i poteri.

ARTICOLO 20

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.